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Base Popolare chiede l’audizione in Commissione Urbanistica sulla riconversione della tratta Torre / Castellammare/ Gragnano

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 In data 15 maggio 2026, l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV), in qualità di soggetto

attuatore, ha formalizzato l’atto di indizione e convocazione della prima seduta della

Conferenza di Servizi decisoria (ex art. 14-bis, comma 7, L. 241/1990), da svolgersi in

modalità sincrona in data 21 maggio 2026.

L’oggetto della conferenza attiene alla radicale rimodulazione dell’intervento

infrastrutturale inserito nel CIS “Vesuvio-Pompei-Napoli”, contemplando la

trasformazione del progetto originario (da “Tram leggero” a “Busvia – Bus Rapid Transit –

BRT”) sul sedime della tratta ferroviaria dismessa Castellammare-Gragnano.

Tale determinazione conclusiva, per espressa ammissione dell’ente procedente, è

preordinata all’approvazione del progetto con contestuale apposizione di un nuovo

vincolo preordinato all’esproprio ed efficacia di variante automatica agli strumenti

urbanistici vigenti di questo Comune;

le perplessità in ordine a quanto sta avvenendo e alla necessità che si rinvii la conferenza

fissata per il 21 c.m., sono state già segnalate ieri al Presidente della Regione, al Sindaco

della Città M. e al sindaco di Castellammare.

Dopo aver preso visione dell’esposizione dell’intera vicenda riportata nella lettera

dell’EAV del 15 c.m.- segnalo che:

– emergono una serie di perplessità per le motivazioni utilizzate per cambiare

progetto e forte e gravi criticità per le procedure adottate, a partire dall’illegittima

contrazione dei termini istruttori (Art. 14-bis, c. 2, lett. b, L. 241/90). L’atto di

indizione fissa in soli 5 (cinque) giorni il termine perentorio entro cui le

Amministrazioni invitate possono richiedere integrazioni documentali o

chiarimenti. Tale previsione non solo vìola la cornice edittale di 15 giorni prevista

dalla legge nazionale, ma comprime inaccettabilmente il diritto-dovere degli uffici

tecnici comunali di vagliare un’opera definita dallo stesso RUP di «particolare

complessità»;- vi sarebbe violazione del termine dilatorio di convocazione e del principio del

contraddittorio: Tra la trasmissione dell’indizione (15 maggio) e la prima seduta

sincrona decisoria (21 maggio) intercorrono appena 6 giorni. Una simile

convocazione “ad horas” impedisce agli enti territoriali una disamina cosciente

della documentazione e dei riflessi urbanistici sul proprio territorio, ponendosi in

contrasto con l’art. 14-bis, c. 7 della L. 241/90 e con i principi di leale

collaborazione istituzionale;

– emergerebbe una sovrapposizione e incertezza dei termini decisori: L’atto impone

un termine monolitico di 60 giorni per la resa delle determinazioni finali,

generando una pericolosa e ambigua sovrapposizione tra la disciplina della

conferenza asincrona (che riserva 90 giorni alle amministrazioni preposte alla

tutela ambientale e culturale) e quella sincrona. Ciò espone il Comune al rischio di

veder formati assensi taciti (silenzio-assenso) su presupposti interpretativi

claudicanti;

– emergerebbe, altresì,, carenza di presupposto logico-giuridico, e incertezza

finanziaria sulla governane del Cisale premesse dell’atto descrivono una proposta

di rimodulazione da Tram a BRT inoltrata da EAV al Responsabile Unico del CIS, ma

non attestano l’avvenuta e formale approvazione della variante da parte del

Tavolo Istituzionale responsabile del CIS;

– risulterebbe amministrativamente rischioso attivare una conferenza decisoria con

effetti espropriativi e di variante urbanistica su un progetto la cui effettiva

rimodulazione e copertura finanziaria appaiono ancora sub iudice delle autorità

centrali.

– infine appare un evidente straripamento delle competenze sul governo del

Territorio (L.R. Campania 16/2004).L’utilizzo della determinazione conclusiva della

Conferenza di Servizi come surrogato automatico della pianificazione comunale —

per un’opera che muta la propria natura da ferrovia a viabilità su gomma (bus via)

— rischia di bypassare le prerogative del Consiglio Comunale in materia

urbanistica e di pianificazione della mobilità locale, espandendo a dismisura poteri

derogatori speciali;

Il Comune, quindi, non può rendersi passivo spettatore di un iter procedurale che

ne comprime le funzioni di controllo, di pianificazione territoriale e di tutela dei

diritti dei propri cittadini; per queste ragioni chiedo al Presidente della

Commissione Urbanistica, la convocazione urgente della Commissione Consiliare.

Urbanistica, per l’esame del progetto BRT e della documentazione inviate dall’EAV

al Comune che dovrebbe essere a base della suddetta Conferenza di Servizi.

L’audizione urgente del Dirigente del Settore Urbanistica / Governo del Territorio,

affinché illustri lo stato delle attività istruttorie condotte dagli uffici municipali, la

coerenza con gli strumenti urbanistici (Pums, Ptm della Città M. Puc, Put). la

posizione tecnica che il Comune intende assumere al tavolo della Conferenza e le

misure di salvaguardia che si intendono adottare a tutela della pianificazione

urbanistica comunale e dei territori coinvolti.

Al Segretario Generale, inoltre, di verificare la regolarità formale delle procedure

in corso a tutela dell’Ente e di esprimersi sulla congruità dei termini concessi al

Comune dall’ente procedente per la formulazione dei pareri di competenza;

C/mare di Stabia, 18 maggio 2026