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L’interrogazione al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE
Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13 gennaio 2026 – Opere di completamento
dell’ascensore inclinato di collegamento e del parcheggio interrato sul Monte Solaro a servizio della
stazione di Castellammare Centro, con relative opere annesse in variante al PRG – Atto di indirizzo.
Premesso che:

  • ai sensi dell’art. 42 dello Statuto comunale, le interrogazioni dei Consiglieri devono ricevere risposta nei
    termini previsti; tuttavia, si registra una persistente e censurabile prassi di omissione e ritardo nelle
    risposte, che incide sul corretto esercizio delle prerogative consiliari;
  • con interrogazione del 26 novembre 2025 è stata segnalata una grave irregolarità procedurale relativa
    alla partecipazione del Comune di Castellammare di Stabia alla Conferenza di Servizi decisoria del 28
    ottobre 2025, in assenza di pareri tecnici e di una preventiva istruttoria, in relazione al progetto di
    ascensore inclinato e parcheggio interrato sul Monte Solaro;
  • la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13 gennaio 2026 appare configurarsi come un atto anomalo
    e difficilmente comprensibile, che sembra finalizzato ad aggirare o neutralizzare le criticità già evidenziate
    con la predetta interrogazione, piuttosto che a chiarirle o risolverle;
  • risulta ancor più disarmante tale scelta se confrontata con l’inerzia dell’Amministrazione su questioni di
    primario interesse pubblico e strategico per la città (finanziamenti per il dissesto idrogeologico, Marina di
    Stabia, Antiche Terme, stazione EAV, programma per Fincantieri, PRG del Porto, avvio lavori a Savorito), a
    fronte di una partecipazione affollata,sollecita e reiterata, ma priva del necessario supporto tecnico, alla
    Conferenza di Servizi in oggetto.
    Evidenziato che
  • la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13 gennaio 2026, alla luce del quadro normativo vigente e
    degli atti pregressi, si configura come un tentativo tardivo, improprio e giuridicamente inefficace di sanare
    ex post possibili e rilevanti vizi già maturati in sede di Conferenza di Servizi del 28 ottobre 2025;
  • nella citata deliberazione si dà atto che il Comune è stato invitato a partecipare alla Conferenza di Servizi
    ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 per l’acquisizione dei pareri necessari alla
    realizzazione dell’opera pubblica, sulla base del PFTE – Progetto Esecutivo Lotto III; dal verbale della prima
    seduta della Conferenza di Servizi del 28 ottobre 2025 risulta che:
  • il Sindaco ha espresso valutazioni di carattere politico-strategico sull’opera, qualificandola come
    intervento rilevante e coerente con le linee guida comunali e regionali;
  • la Conferenza ha condiviso la proposta progettuale presentata dai progettisti e da EAV,
    approvandola in linea tecnica, pur rinviando a successivi approfondimenti sotto i profili urbanistici,
    paesaggistici, archeologici, architettonici ed espropriativi;
  • nella delibera della giunta del 13 gennaio 2026, inoltre, a conferma del modo discutibile in cui questa
    vicenda si è sviluppa, il responsabile del procedimento afferma che gli uffici sono stati informati solo il
    12 gennaio (con due mesi e più di ritardo) della conferenza svolta il 28.10.25:
    Atteso che “l’assessore all’urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia con nota interna del
    12.01.2026 ha comunicato al Settore VI – Area Urbanistica <>
    •alla Conferenza di Servizi il Comune di Castellammare di Stabia, quale ente titolare delle competenze
    urbanistiche, edilizie e paesaggistiche di primo livello, non ha partecipato tramite il dirigente o i tecnici
    dell’Area competente, ma esclusivamente attraverso organi politici, in violazione dei principi sanciti dalla
    legge n. 241/1990 e dal d.lgs. n. 267/2000 in tema di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni
    amministrative;
    •l’area interessata dall’intervento è assoggettata a una pluralità di vincoli sovraordinati, tra cui quelli
    derivanti dal Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, che prevede un regime di
    tutela stringente e inderogabile, non superabile mediante varianti semplificate o per effetto automatico
    della Conferenza di Servizi;
    •risulta inoltre totalmente omesso il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, organo
    obbligatorio ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e della normativa regionale, la cui valutazione preventiva
    costituisce presupposto imprescindibile di legittimità per interventi in ambiti vincolati
    Sottolineato inoltre che:
  • appare errato e fuorviante il richiamo operato dalla Giunta Comunale all’art. 38, comma 10, del d.lgs. n.
    36/2023, laddove si afferma che la variante urbanistica non altera l’impianto generale del P.U.T., ma si
    limita a introdurre specificazioni e aggiornamenti localizzati, volti a consentire la realizzazione di
    infrastrutture pubbliche e di connessione pedonale in un’ottica di sostenibilità e valorizzazione
    ambientale”;
  • tale disposizione non è applicabile in presenza di vincoli paesaggistici strutturali e pianificatori come quelli
    derivanti dal PUT, né può attribuire alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi un effetto
    automatico di variante urbanistica e paesaggistica;
  • la normativa regionale in materia di governo del territorio, e in particolare il Regolamento Regionale n.
    3/2025 attuativo della legge regionale n. 16/2004, prevede procedure specifiche e garantite per la modifica
    degli strumenti sovraordinati, non surrogabili da atti di indirizzo o interpretazioni estensive prive di base
    normativa;
  • la deliberazione di Giunta evidenzia una palese contraddizione logico-giuridica, poiché da un lato afferma
    l’effetto di variante derivante dalla Conferenza di Servizi e, dall’altro, conferisce mandato al dirigente di
    attivare successivamente le procedure di variante urbanistica.
    Considerato che:
  • i vizi procedimentali e sostanziali evidenziati non risultano sanabili mediante successivi atti di indirizzo e
    incidono direttamente sulla validità della Conferenza di Servizi e sulla legittimità dell’intero procedimento;
  • la deliberazione di Giunta del 13 gennaio 2026, in quanto priva di pareri e avente natura di mero indirizzo,
    avrebbe dovuto precedere la Conferenza di Servizi, al fine di demandare al dirigente competente una
    preventiva e completa istruttoria tecnica sulla fattibilità dell’opera e sul suo impatto urbanistico e
    territoriale;
  • solo all’esito di tale istruttoria sarebbe stato possibile partecipare legittimamente alla Conferenza di
    Servizi ed esprimere un eventuale assenso preliminare, fermo restando che la dichiarazione di pubblico
    interesse rientra nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale;
    Ribadito quanto già chiesto con l’interrogazione del 26 novembre 2025, in ordine:
  • alle ragioni per cui il progetto del Lotto III risulterebbe sostanzialmente modificato e ai soggetti che hanno
    assunto tali decisioni;
  • all’esistenza di atti di indirizzo politici o tecnici che abbiano determinato tali varianti;
  • alla mancata informazione al Consiglio Comunale circa le modifiche progettuali e all’eventuale
    superamento del progetto predisposto dagli architetti Corvino e Multari, presentato nel 2019 e rivisto nel
    2020 su richiesta del Comune;
  • alla sorte dell’intero complesso progettuale originario (parcheggio sotto Piazza Unità d’Italia, stazione,
    ascensore);
  • all’eventuale coinvolgimento dello studio già progettista delle residenze di Marina di Stabia;
  • all’intenzione dell’Amministrazione di richiedere la riapertura della Conferenza di Servizi, la sospensione
    dell’iter e la predisposizione dell’istruttoria tecnica mancante;
  • alla possibilità di acquisire integralmente la documentazione relativa all’opera, comprese le istruttorie
    comunali e i pareri degli altri enti;
  • all’intenzione di elaborare un documento di indirizzo organico per l’intera area collinare, comprendente la
    Reggia e il Parco di Quisisana.
    Tutto ciò premesso, si chiede di sapere:
  • se EAV, nell’indire la Conferenza di Servizi decisoria, abbia trasmesso al Comune il progetto completo, al
    fine di consentire al settore tecnico competente di esprimere il proprio assenso, previa relazione istruttoria,
    in ordine al pubblico interesse, alla strategicità e alla fattibilità urbanistica dell’intervento;
  • in caso negativo, per quali ragioni il Comune non abbia contestato tale procedura e non abbia richiesto il
    rispetto delle prerogative tecniche e istituzionali dell’Ente;
  • se, alla luce dei profili di illegittimità evidenziati, l’Amministrazione non ritenga doveroso richiedere
    l’annullamento delle decisioni assunte, la sospensione dell’iter procedimentale e l’avvio di una nuova e
    corretta procedura, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle competenze del Consiglio Comunale.